Munizione da caccia

 

Si considerano munizioni per uso venatorio tutte le munizioni per canna liscia e quelle cartucce per arma a canna rigata che hanno una delle seguenti caratteristiche, secondo la legge "Quadro" sulla caccia n°157 del 1992 e la circolare (parere del Ministero) n°-559-C-50-065-E-97 del 06/05/1997 :

1) avere calibro uguale a 5,6 mm. e bossolo di lunghezza uguale o superiore a 40 mm.
2) avere calibro superiore a 5,6 mm. e bossolo di qualsiasi lunghezza.

non sono quindi munizioni ad uso venatorio tutte le cartucce di calibro inferiore a 5,6 mm. e quelle di calibro uguale a 5,6 mm. con bossolo inferiore a 40 mm.
non sono ammesse per la caccia tutte le munizioni a percussione anulare di calibro inferiore a 6mm. (agg. 2020)

Si considerano munizioni per uso venatorio quelle cartucce per arma a canna liscia che hanno una delle seguenti caratteristiche:

1) calibro non inferiore al 12" (sono quindi vietate per la caccia le munizioni calibro 10", 8" e calibro 4")

Per quanto riguarda quelle munizioni prettamente progettate e costruite per arma corta (vedi es: 9x21) il D.L. 204 del 2010 riduce a 200 colpi la detenzione massima di tali cartucce se pure il calibro sia consentito per l'uso venatorio. Munizioni quali ad esempio la .44 Magnum vengono prodotte in due differenti formati indicati specificamente sulle confezioni con le rispettive diciture: "RIFLE" e "PISTOL" per indicare appunto quelle munizioni per arma corta e arma lunga. Mentre le prime sono detenibili in numero di 200 le munizioni di tipo "rifle" possono essere detenute in numero massimo di 1500 se in calibro adatto all'uso venatorio.

Chiunque possieda armi lunghe in calibro "da pistola" è tenuto a informarsi presso presso gli uffici competenti sulla detenzione delle relative munizioni per cui si rimanda a questo ARTICOLO.

Con circolare 557/pas10900(27)9 del 24 giugno 2011 il ministero fa riferimento al D.L. 204, che limita a 200 la detenzione delle munizioni per arma corta anche se camerate da armi lunghe.


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